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La crescente frequenza di eventi naturali estremi ha portato a introdurre nuovi strumenti di tutela per il sistema produttivo italiano. Tra questi rientra l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, destinata a una platea molto ampia di imprese operanti sul territorio nazionale. Si tratta di una misura che punta a rafforzare la resilienza economica delle aziende, riducendo l’impatto finanziario di calamità naturali sempre più rilevanti.
Perché la polizza catastrofale è diventata obbligatoria per tutte le imprese?
Negli ultimi anni il numero di terremoti, alluvioni, frane ed eventi meteorologici estremi che hanno colpito l’Italia è aumentato in maniera significativa, con conseguenze pesanti sul tessuto economico e produttivo. Proprio per fronteggiare questa crescente esposizione al rischio, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per le imprese, di dotarsi di una copertura assicurativa contro i danni provocati da eventi catastrofali.
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, purché soggette all’iscrizione nel Registro delle imprese. Restano invece escluse le imprese agricole, che continuano a seguire una disciplina specifica già prevista per il settore.
La normativa nasce con un duplice obiettivo: da un lato garantire maggiore protezione alle aziende in caso di calamità naturali, dall’altro limitare il peso economico degli interventi pubblici emergenziali successivi ai disastri. In sostanza, si punta a favorire un sistema più strutturato di gestione del rischio, nel quale anche il comparto privato contribuisce alla copertura dei danni.
La stessa Legge di Bilancio ha demandato a un successivo decreto interministeriale il compito di definire nel dettaglio le modalità operative e attuative delle coperture assicurative. Questo passaggio è arrivato con il decreto del Ministero dell’Economia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025. Il provvedimento ha chiarito gli aspetti tecnici della disciplina, individuando criteri, limiti e caratteristiche delle polizze catastrofali obbligatorie.
Polizze per rischi catastrofali: il calendario delle scadenze
L’introduzione dell’obbligo assicurativo è stata accompagnata da una serie di proroghe e differimenti, pensati per consentire alle imprese di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni. Dopo un primo rinvio previsto dal DL Milleproroghe 2025, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha definito un calendario differenziato in base alle dimensioni aziendali.
Per le grandi imprese, cioè quelle con oltre 250 dipendenti, è rimasta confermata la scadenza originaria del 31 marzo 2025. Tuttavia, il decreto ha previsto una fase transitoria di 90 giorni, fino al 30 giugno 2025, durante la quale le aziende non ancora assicurate hanno potuto regolarizzare la propria posizione senza perdere l’accesso a eventuali contributi pubblici o misure agevolative.
Le medie imprese, comprese tra 50 e 250 dipendenti, hanno avuto tempo fino al 30 settembre 2025 per stipulare la copertura obbligatoria.
Per microimprese e piccole imprese il termine è stato posticipato al 31 dicembre 2025, riconoscendo le maggiori difficoltà organizzative e finanziarie che spesso caratterizzano le realtà di dimensioni ridotte.
Successivamente è intervenuto anche il DL Milleproroghe 2026, ossia il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, che ha introdotto ulteriori proroghe per alcuni comparti specifici. In particolare, le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura hanno potuto adeguarsi all’obbligo fino al 31 marzo 2026.
Lo stesso termine del 31 marzo 2026 è stato riconosciuto anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (caffetterie, gastronomie etc.) e alle imprese turistico-ricettive che rientrano nella categoria delle micro e piccole imprese. La proroga ha tenuto conto delle peculiarità economiche di comparti fortemente esposti alla stagionalità e già interessati negli ultimi anni da numerose criticità economiche.
Quali sono i beni e gli eventi coperti dalla polizza catastrofale?
La copertura assicurativa obbligatoria deve riguardare i beni utilizzati dall’impresa nello svolgimento della propria attività economica, limitatamente ai danni provocati direttamente da eventi catastrofali.
Tra i beni che rientrano nell’obbligo assicurativo figurano innanzitutto i terreni impiegati nell’attività aziendale, oltre ai fabbricati utilizzati dall’impresa per la produzione, l’attività commerciale o l’erogazione dei servizi. La normativa comprende inoltre gli impianti, i macchinari e tutte le immobilizzazioni materiali funzionali all’attività produttiva.
Devono essere assicurate anche le attrezzature industriali e commerciali impiegate nello svolgimento dell’attività d’impresa, indipendentemente dal settore economico di appartenenza.
Per quanto riguarda gli eventi coperti, il decreto attuativo individua in maniera precisa i rischi che devono necessariamente essere inclusi nella polizza: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Non rientrano automaticamente nella copertura obbligatoria altri fenomeni atmosferici che spesso vengono associati al maltempo, come grandinate, trombe d’aria o bombe d’acqua. Questi eventi possono essere eventualmente inclusi attraverso garanzie accessorie o estensioni di polizza concordate con la compagnia assicurativa. Per questo motivo, nella fase di sottoscrizione del contratto, è importante verificare con attenzione quali rischi siano effettivamente compresi e quali richiedano coperture integrative.
Polizza per rischi catastrofali: costi e premi
Uno degli aspetti più delicati riguarda il costo della polizza catastrofale obbligatoria. La normativa non prevede tariffe uniformi valide per tutte le imprese, perché il premio assicurativo viene calcolato in funzione del livello di rischio associato alla singola attività.
Tra i fattori che incidono maggiormente sul prezzo figurano la posizione geografica dell’impresa, la vulnerabilità degli immobili, il valore dei beni assicurati e le eventuali misure di prevenzione adottate dall’azienda per limitare i danni.
Il decreto stabilisce anche alcune regole relative a franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per le coperture fino a 30 milioni di euro può essere previsto uno scoperto massimo del 15% a carico dell’assicurato, purché concordato contrattualmente. Oltre tale soglia, soprattutto nel caso delle grandi imprese, le condizioni possono essere definite con maggiore libertà tra compagnia e cliente.
Anche i massimali seguono criteri differenziati. Per somme assicurate fino a 1 milione di euro la copertura può arrivare al 100% del valore assicurato. Nella fascia compresa tra 1 e 30 milioni di euro, invece, l’indennizzo deve coprire almeno il 70% della somma assicurata. Per importi superiori, i limiti vengono rimessi alla negoziazione tra le parti.
Nel caso dei terreni, la copertura opera generalmente a primo rischio assoluto, con massimali collegati alla superficie assicurata.
Le simulazioni di mercato evidenziano differenze molto rilevanti in base al territorio. Per un ristorante con immobile, impianti e attrezzature di valore medio, il premio annuo può partire da poco più di 270 euro a Milano, superare i 770 euro a Roma e attestarsi oltre i 600 euro a Palermo.
Anche per le strutture alberghiere il fattore geografico incide in modo significativo. Un hotel di dimensioni medie può sostenere un costo annuo di circa 550 euro in un’area a rischio più contenuto, mentre nelle zone considerate più esposte il premio può superare i 2.000 euro annui.
Secondo diverse analisi di settore, una PMI con sede di circa 500 metri quadrati e una quindicina di dipendenti può trovarsi ad affrontare premi annui compresi tra 1.500 e 3.000 euro nelle aree a basso rischio, tra 3.000 e 6.000 euro nelle zone a rischio medio e fino a 12.000 euro nelle aree maggiormente esposte.
Per le aziende con più sedi operative o patrimoni immobiliari più consistenti i costi possono crescere sensibilmente. Per questo motivo il premio non dovrebbe essere valutato isolatamente: franchigie, scoperti, esclusioni e limiti di indennizzo incidono spesso in modo determinante sull’effettiva convenienza della copertura.
Cosa si rischia se si resta scoperti?
La mancata stipula della polizza catastrofale obbligatoria può avere conseguenze rilevanti per le imprese, soprattutto sul fronte dell’accesso agli aiuti pubblici.
La Legge di Bilancio 2024 stabilisce infatti che l’inadempimento dell’obbligo assicurativo debba essere considerato nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e sovvenzioni finanziate con risorse pubbliche, comprese quelle attivate in seguito a calamità naturali.
Ciò significa che le amministrazioni pubbliche titolari di incentivi e misure di sostegno dovranno definire modalità concrete per valutare l’assenza della copertura assicurativa nell’ambito delle proprie procedure di concessione dei benefici economici.
Un ulteriore passo in questa direzione è arrivato con il decreto ministeriale del 18 giugno 2025, attraverso il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adeguato la disciplina degli incentivi alle imprese gestiti dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese. In pratica, l’accesso alle agevolazioni indicate dal decreto è subordinato all’avvenuto adempimento dell’obbligo assicurativo previsto dalla normativa sulle polizze catastrofali.
Accanto agli obblighi per le imprese, la normativa introduce anche controlli nei confronti delle compagnie assicurative. In caso di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, l’IVASS può applicare sanzioni amministrative comprese tra 100.000 e 500.000 euro.
Per le aziende che possiedono già una copertura assicurativa non è necessariamente richiesto stipulare un contratto completamente nuovo. Le polizze già esistenti possono infatti essere adeguate alle nuove disposizioni al primo rinnovo utile o al primo quietanzamento successivo, come chiarito dal decreto attuativo e dalle FAQ pubblicate dal MIMIT.
Resta inoltre possibile adempiere all’obbligo anche tramite polizze collettive. Questa soluzione può risultare particolarmente vantaggiosa per associazioni di categoria, reti d’impresa o gruppi organizzati che intendano negoziare condizioni economiche e clausole contrattuali più favorevoli rispetto alle singole stipule individuali.
