11 Novembre 2022

Le novità del Decreto PNRR 2 per professionisti ed imprese

La legge 79/2022, che ha convertito il Decreto PNRR 2, introduce importanti cambiamenti per imprese e professionisti che saranno chiamati a rispettare nuove regole e adempimenti.

Le nuove misure del Decreto PNRR 2: cosa cambia per professionisti e imprese?

Il PNRR 2, decreto n.36 del 30 aprile 2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, è stato convertito con modificazioni in Legge n. 79 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022.

Il secondo decreto PNRR, oltre a prevedere misure in materia di Pubblica Amministrazione, università e ricerca, ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico, salute, turismo, giustizia, infrastrutture, Superbonus e beni culturali, introduce anche due importanti novità fiscali: l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche ai forfetari e l’applicazione anticipata delle sanzioni per esercenti e professionisti che rifiutano i pagamenti con POS.

Il PNRR rappresenta per l’Italia l’occasione per una crescita economica sostenibile e inclusiva, per la creazione di nuovi posti di lavoro e per il rafforzamento della resilienza del Paese. Il Piano, che si sviluppa in sei Missioni (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Rivoluzione verde e transizione ecologica, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Istruzione e ricerca, Inclusione e coesione, Salute) ha tre obiettivi principali.

Il primo è naturalmente quello di riparare i danni economici e sociali legati alla crisi causata dalla pandemia, il secondo è quello di rendere il Paese più competitivo e pronto a far fronte alle future sfide globali, infine l’obiettivo è quello di costruire una maggiore coesione sociale ed economica. Non si tratta, quindi, di un semplice programma di investimento tradizionale ma di un vero e proprio progetto trasformativo per il nostro Paese, che punta a cogliere tutte le opportunità offerte dalla transizione verso un modello di crescita completamente nuovo, basato sull’innovazione, la digitalizzazione e gli investimenti nel capitale umano.

Il Decreto PNRR 2, come anticipato, contiene importanti novità anche per imprese e professionisti che dovranno rispettare nuove regole e adempimenti. Vediamo insieme di che cosa si tratta e quali sono le principali novità.

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Decreto PNRR Gazzetta Ufficiale: quali sono le sanzioni per chi non accetta pagamenti con POS?

L’entrata in vigore delle sanzioni per i commercianti e i professionisti che non accettano pagamenti elettronici era prevista il 1° gennaio 2023, come stabilito dal primo decreto PNRR, ma con il Decreto-Legge n.36/2022, ma è stata anticipata al 30 giugno 2022.

Che cosa significa? Vuol dire che a partire dallo scorso 1° luglio, sono soggetti a sanzione amministrativa, i commercianti e i professionisti che nell’esercizio della loro attività violano la disposizione che impone loro di accettare pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito.

Nel dettaglio, la norma prevede per i trasgressori, a prescindere dall’importo dell’operazione, una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite POS. Facciamo un esempio pratico per comprendere meglio che cosa cambia con il decreto PNRR2 e il POS obbligatorio: se una persona acquista un bene o servizio per 100,00 euro e paga tramite POS, ma l’esercente o il professionista rifiuta il pagamento, la sanzione sarà pari a 34,00 euro.

Inoltre, se il commerciante o il professionista rifiuta di accettare il pagamento con carta di debito o di credito, il cliente può segnalare la violazione alle autorità competenti (Polizia Locale o Guardia di Finanza) che provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli.

L’unica motivazione valida per non accettare pagamenti elettronici è l’oggettiva impossibilità tecnica, vale a dire quelle situazioni in cui il mancato adeguamento alla normativa non dipende dall’esercente o dal professionista, ma da questioni di natura tecnica che ne impediscono l’applicazione, come guasti alla rete elettrica, malfunzionamento del POS o problemi di connettività che rendono impossibile la trasmissione del pagamento.

Bonus POS e credito d’imposta: perché conviene avere un POS e accettare pagamenti elettronici?

Oggi offrire ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carte di debito o di credito non significa solo rispettare la legge, ma rappresenta anche un importante vantaggio competitivo e consente di accedere a interessanti incentivi come il Bonus POS e il credito d’imposta.

Il Bonus POS è un’agevolazione contenuta nel decreto Fisco, Lavoro e Imprese che prevede l’erogazione di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sul transato del terminale POS. Si tratta di un incentivo economico che copre parte delle spese sostenute da commercianti e professionisti per accettare pagamenti elettronici mediante POS. Possono beneficiare del bonus tutti gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni con un fatturato annuo uguale o inferiore a 400.000 euro (nell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento), ovvero piccole e medie attività.

Il credito d’imposta fino a 320 euro, invece, previsto dal decreto-legge 30 giugno 2021, n.99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, si rivolge a coloro che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

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PNRR2 e fatturazione elettronica: obbligo esteso anche al regime forfettario

Un’altra importante novità del decreto PNRR2 è l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.

Dall’1 luglio 2022, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica, cioè di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle entrate, è stato esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano.

Viene quindi meno l’esonero accordato a determinate categorie, ossia i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), quelli che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta).

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario sono soggetti all’emissione di e-fattura solo coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Per chi non raggiunge la predetta soglia dei 25.000 euro, vale a dire le cosiddette “micro partite IVA”, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024 quindi, fino al 31 dicembre 2023, potrà continuare a emettere soltanto fattura cartacea.

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