16 Marzo 2023

Le 5 cose che devi sapere sullo scontrino elettronico

Lo scontrino elettronico, o scontrino fiscale elettronico, è uno scontrino rilasciato da un esercente a fronte di una vendita al consumatore finale.

Che cos’è e come funziona lo scontrino elettronico?

Nel processo di digitalizzazione delle procedure fiscali, il cui obiettivo è contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, gioca un ruolo di primo piano lo scontrino elettronico, detto anche scontrino fiscale elettronico oppure scontrino digitale o telematico, che insieme all’obbligo di fatturazione elettronica è una delle misure adottate dal Governo per combattere le frodi ai danni del sistema fiscale.

L’emissione del tradizionale scontrino cartaceo con quello elettronico è scattata il 1° luglio 2019 per tutti quegli operatori economici che l’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri. Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, ci sono coloro che in precedenza emettevano ricevute fiscali, come, ad esempio artigiani, alberghi e ristoranti. Per il consumatore, invece, cambia davvero poco: al posto dello scontrino o ricevuta fiscale, riceve un documento commerciale che non ha valore fiscale ma può essere conservato come garanzia dell’acquisto del bene/servizio o usato per un cambio o come prova di acquisto.

Che cos’è, nella pratica, lo scontrino fiscale? Lo scontrino digitale è l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati necessari ai fini fiscali, ovvero i cosiddetti corrispettivi giornalieri che devono essere comunicati dal commerciante all’Agenzia delle entrate. Per rispettare questo obbligo e non incorrere in sanzioni l’esercente deve dotarsi di un Registratore Telematico (RT), cioè un registratore di cassa con capacità di connettersi a Internet, che invierà i corrispettivi giornalieri all’agenzia fiscale.

Che cosa fa il Registratore Telematico? Questo strumento memorizza l’operazione e nello stesso tempo emette il documento commerciale proprio come farebbe un tradizionale registratore di cassa. La differenza sta nel fatto che l’RT, al momento della chiusura e in automatico, predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e lo trasmette al sistema dell’Agenzia delle entrate in modo sicuro.

Questo significa che si può utilizzare l’RT anche senza connessione alla rete Internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere il dispositivo alla rete Internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione.

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5 cose che devi conoscere sullo scontrino elettronico

Una volta chiarito in che cosa consiste l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, vediamo quali sono le cinque cose che bisogna assolutamente sapere sullo scontrino elettronico:

  1. I dati da indicare nel documento commerciale
    All’interno dello scontrino elettronico devono comparire i seguenti dati: Data e orario di emissione del documento; Numero progressivo; Ditta, denominazione o ragione sociale, numero di P.IVA, nome e cognome dell’emittente; Luogo in cui si svolge l’attività; Descrizione dei beni venduti o dei servizi prestati; Ammontare del corrispettivo totale e di quello pagato dal cliente.
  2. Che cosa succede se il Registratore Telematico non funziona?
    In questo, si hanno a disposizione 12 giorni di tempo per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al fisco.
  3. La procedura web come alternativa all’RT
    Per coloro che utilizzavano ricevute compilate a mano è possibile ricorrere alla procedura gratuita predisposta dall’Agenzia delle entrate al posto del Registratore Telematico. In questo caso occorre però ricordarsi che, a differenza dell’RT, la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione. La Procedura Web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, è utilizzabile anche su dispositivi mobili ed è adatta soprattutto agli esercenti che effettuano operazioni a ridotta frequenza giornaliera.
  4. Soggetti obbligati e soggetti esonerati
    Sono obbligati a utilizzare l’RT tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, vale a dire i commercianti al minuto ed assimilati.
    A stabilire quali sono, invece, i soggetti esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 10 maggio 2019 che esclude: Tabaccai, giornalai e venditori di prodotti agricoli; Chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico; I soggetti che effettuano operazioni marginali.
  5. Quali sono le sanzioni per chi non si adegua alla normativa?
    Tutte le attività che non si adeguano alla procedura di emissione di scontrino elettronico, a partire dal 1° gennaio 2021, possono essere sanzionate: Nei casi di mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati, si applica una sanzione pari al 90 per cento dell’imposta; Nei casi in cui le violazioni non incidano sulla corretta liquidazione del tributo, viene applicata una sanzione pari a 100 euro per trasmissione; Per quattro violazioni nel corso di 5 anni, si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi.
    Per quanto concerne invece l’obbligo di dotarsi di registratore di cassa telematico, il regime sanzionatorio prevede: Una sanzione del 90% che si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici; Una sanzione che va da 250 a 2.000 euro in caso di mancata richiesta di intervento per la manutenzione del RT, ovvero di omessa verifica periodica; Una sanzione da 1.000 a 4.000 euro in caso di omessa installazione del registratore telematico.
    In aggiunta, chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati oppure consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

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