5 Agosto 2019

Scontrino fiscale e non fiscale: qual è la differenza?

Scontrino fiscale vs scontrino non fiscale: cosa sono, normativa e differenze

Emettere scontrino fiscale è uno degli obblighi previsti dalla normativa per la maggior parte degli esercenti. Non esistono esclusivamente scontrini fiscali, si emettono anche scontrini non fiscali. Qual è la differenza?

Cos è uno scontrino fiscale? È un documento con valore fiscale che attesta l’avvenuto acquisto di un bene o di un servizio da parte di un cliente all’interno di quella precisa attività. Emettere scontrino fiscale è uno degli obblighi previsti dalla normativa per la maggior parte degli esercizi commerciali. L’emissione di scontrino fiscale è regolata dal D. Lgs. n. 127/2015 che, con l’ultimo aggiornamento, ha rivoluzionato la normativa in vigore trasformando il classico scontrino cartaceo in scontrino elettronico. Le attività che oggi hanno l’obbligo di emettere lo scontrino cartaceo potranno presto memorizzare i dati fiscali e trasmetterli automaticamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Cos’è uno scontrino non fiscale? L’emissione di scontrino non fiscale è concessa alle attività che lavorano nella GDO, ovvero la Grande Distribuzione Organizzata. Lo scontrino non fiscale è un documento senza valore fiscale in quanto non riporta informazioni riguardanti totali, subtotali e imposta da versare. Anche chi emette scontrino non fiscale, grazie al D. Lgs. n. 127/2015, può inviare automaticamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Come? Mediante Entratel, il sistema di telecomunicazione ideato dall’Agenzia stessa. I corrispettivi vanno inviati all’Ente entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui i dati fanno riferimento.

Scopriamo chi deve emettere scontrino fiscale, chi può emettere quello non fiscale, con quali modalità e quali sanzioni sono previste per chi non si attiene alla normativa.

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Per chi è obbligatorio lo scontrino fiscale?

I soggetti obbligati ad emettere scontrino fiscale sono tutti coloro i quali effettuano operazioni imponibili. Per loro non è obbligatoria l’emissione di fattura (se non richiesta dal cliente), ma lo è la certificazione dei corrispettivi.

I soggetti con l’obbligo emissione scontrino fiscale si dividono in due categorie:

Commercianti al minuto, ovvero chi effettua vendita o concessione di beni in luoghi aperti al pubblico. Il servizio può avvenire mediante apparecchi automatici, a domicilio, in forma ambulante o per corrispondenza. Di conseguenza, rientrano nelle attività con obbligo di emissione di scontrino fiscale molte attività commerciali, quali:

  • Esercizi di vendita di prodotti al dettaglio;
  • Bar;
  • Ristoranti;
  • Farmacie;
  • Alberghi;
  • Pasticcerie;
  • Parrucchieri;
  • Officine di autoriparazione.

Soggetti assimilabili al commercio al minuto, ovvero soggetti che eseguono:

  • Prestazioni di trasporto di persone, veicoli e bagagli al seguito;
  • Somministrazioni di alimenti e bevande mediante apparecchi di distribuzione automatica o effettuate dai pubblici esercizi;
  • Somministrazioni di alimenti e bevande all’interno di mense aziendali;
  • Prestazioni alberghiere;
  • Prestazioni di servizi resi nell’esercizio di locali pubblici;
  • Servizi di custodia di titoli e altri servizi resi da aziende o società finanziarie.

 

Chi può emettere lo scontrino non fiscale?

Le attività con la possibilità di emettere scontrino non fiscale e certificare telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate appartengono sempre alla Grande Distribuzione Organizzata, sono:

  1. Punti vendita con una superficie superiore a 150 metri quadrati situati nei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000;
  2. Punti vendita con una superficie superiore a 250 metri quadrati situati nei Comuni con un numero di abitanti superiore a 10.0000.

Le attività con un unico punto vendita, anche se di dimensioni superiori a quelle previste dalla normativa, avranno l’obbligo di emettere scontrino fiscale. Per poter rientrare nella categoria, infatti, sarà necessario avere almeno due punti vendita.

 

Scontrino fiscale: quali dati obbligatori deve contenere?

Scopriamo quali dati deve contenere obbligatoriamente uno scontrino con valore fiscale:

  • Ditta, ragione sociale o denominazione e nome e cognome dell’emittente;
  • Numero di P.IVA dell’emittente;
  • Data e ora di emissione del documento;
  • Numero progressivo dello scontrino;
  • Quantità di ciò che è stato acquistato;
  • Descrizione di ciò che è stato acquistato;
  • Logotipo fiscale e numero del registratore di cassa utilizzato per emettere lo scontrino;
  • Corrispettivi parziali;
  • Sconti o correzioni;
  • Eventuali subtotali;
  • Eventuali rimborsi (in caso di resi);
  • Corrispettivo totale preceduto dalla dicitura “Totale”.

E lo scontrino non fiscale? Quali dati contiene?

Lo scontrino non fiscale contiene tutti i dati identificativi dell’attività, ma non presenta dati fiscali. Di conseguenza mancheranno corrispettivi parziali, totali e imposta da versare.

 

Scontrino fiscale: modalità e tempistiche di emissione

Per stampare uno scontrino fiscale ogni esercente dovrà munirsi di appositi apparecchi, chiamati misuratori fiscali. Si può emettere scontrino fiscale da un registratore di cassa, da un terminale elettronico o da una bilancia elettronica munita di stampante. Tutti questi apparecchi devono essere caratterizzate da specifiche tecniche previste dalla normativa. Ogni produttore di misuratori fiscali ha, infatti, l’obbligo di ricevere l’approvazione del MEF prima di mettere in commercio il proprio dispositivo. Infine, ogni misuratore, per emettere scontrini con valore fiscale, deve ricevere un bollo fiscale.

Con la nuova normativa riguardante lo scontrino elettronico, in vigore dal 1 Gennaio 2020 (e già dal 1 Luglio 2019 per le attività con un volume d’affari superiore ai 400.000 Euro), ogni esercente dovrà dotarsi di un registratore di cassa telematico in grado di trasmettere direttamente i dati all’Agenzia delle Entrate senza bisogno di stampare lo scontrino cartaceo.

Quando si emette lo scontrino fiscale?

Lo scontrino fiscale viene emesso:

  • Per la cessione di beni: nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo, quindi quando il bene viene effettivamente consegnato al cliente;
  • Per prestazioni di servizi: nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo, ovvero quando viene terminata la prestazione del servizio.

 

Emissione scontrino fiscale e non fiscale: quali sono le sanzioni previste dalla normativa?

La mancata emissione di scontrino fiscale costituisce un reato che implica una sanzione amministrativa. La sanzione, a differenza di quanto accadeva precedentemente, riguarda esclusivamente l’esercente e non più anche il cliente.

Scopriamo quali sono le possibili sanzioni per esercenti che non emettono scontrino fiscale:

  1. Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria prevede una multa che ammonta al 100% dell’imposta IVA relativa all’operazione, con un minimo pari a 500 Euro.

  1. Primo grado di sospensione della licenza dell’attività

Il primo grado di sospensione dell’attività è la sanzione applicata in caso di recidività. Infatti, in caso di mancata emissione dei corrispettivi per più di 4 volte nel giro di un quinquennio, la sanzione prevede la sospensione dell’attività per un periodo che va da 3 giorni a 1 mese.

  1. Secondo grado di sospensione della licenza dell’attività

Se l’importo complessivo dei corrispettivi non emessi risulta superiore a 50.000 Euro, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività di secondo grado: da 1 a 6 mesi di interruzione dell’esercizio.

Anche per la mancata emissione di scontrino non fiscale esistono delle sanzioni:

  1. In caso di mancata trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, l’esercente dovrà pagare una sanzione pari al 100% dell’imposta IVA;
  2. In caso di mancata installazione dei misuratori fiscali, il commerciante dovrà pagare una multa pecuniaria che va da 1.032 Euro a 4.131 Euro. Per questo tipo di irregolarità potrà essere prevista anche la sospensione della licenza per un periodo che va da 15 a 60 giorni, con una potenziale recidiva che può portare il periodo di fermo fino a 6 mesi.

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