20 Marzo 2020

Fattura elettronica differita: emissione e data da indicare

Fattura elettronica differita: normativa, termini di emissione e tempi di invio 

Cos’è la fattura elettronica differita? È una tipologia di fattura che, diversamente dalle classiche fatture immediate, può riepilogare più operazioni e può essere emessa dal venditore successivamente al momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi.

Il sistema di fatturazione elettronica, divenuto operativo a partire dal 1 Gennaio 2019, definisce regole ben precise riguardo all’emissione delle fatture e alle relative tempistiche. Infatti, la data di emissione indicata su ogni documento deve obbligatoriamente coincidere sia con la data di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, sia con la data di trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio (SdI). L’unica deroga concessa alla regola ordinaria riguarda la fattura elettronica differita o riepilogativa.

Ma, qual è la reale differenza tra fattura immediata e fattura differita?

  • La fattura immediata è un documento con valenza fiscale emesso o spedito al cliente il giorno stesso in cui avviene la cessione di un bene o la prestazione di un servizio;
  • La fattura differita è un documento con valenza fiscale emesso o spedito al cliente in un momento diverso e successivo a quello in cui avviene la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

La fattura differita elettronica è particolarmente apprezzata dalle imprese: infatti, consente di riepilogare e fatturare una serie di operazioni di uno specifico cliente – avvenute durante lo stesso mese – all’interno di un unico documento fiscale. La fattura differita può contenere più operazioni fiscali, purché siano avvenute durante lo stesso lasso di tempo utile. Inoltre, se inizialmente l’emissione di fattura differita era concessa esclusivamente per l’attività di cessione di beni, oggi è lecito emettere questo documento anche per le prestazioni di servizi.

Scopriamo insieme quali sono modalità e tempistiche corrette per emettere una fattura elettronica differita senza incorrere nel rischio di sanzioni amministrative.

 

Emissione fattura elettronica differita: come funziona e che data inserire

La prima regola da ricordare quando si desidera emettere una fattura elettronica riepilogativa è che ciascuna operazione, che si tratti di cessione di un bene o di prestazione di un servizio, deve essere documentata dal proprio DDT. Cos’è un DDT? È il documento idoneo a comprovare l’operazione, ovvero l’unica testimonianza dell’effettivo svolgimento della cessione del bene o della prestazione del servizio:

  • Per le fatture relative a cessioni di beni, il DDT è il documento che riporta la data della cessione del bene (o del trasporto dello stesso) documentandone l’effettivo avvenimento;
  • Per le fatture relative a prestazioni di servizi, il DDT è l’insieme di documenti che attesta l’effettivo avvenimento dell’operazione: contratti, note di consegne, lettere di incarico e documenti che riportano l’incasso del pagamento.

Fattura elettronica tempi di invio: è fondamentale ricordare che, sulla base delle disposizioni dell’Art. 21 DPR 633/72, l’invio della fattura elettronica riepilogativa al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate deve necessariamente avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni riportate in fattura.

Un altro fattore indispensabile nella compilazione delle fatture elettroniche riepilogative è l’inserimento della data. A tal riguardo, in seguito all’introduzione del sistema di fatturazione elettronica, sono sorti numerosi dubbi. Infatti, se nelle classiche fatture immediate il campo Data del documento, presente nel file XML da inviare al SdI, viene riempito automaticamente con la data delle operazioni di cessione del bene o prestazione del servizio, quale data va inserita quando si parla di documento riepilogativo di più operazioni? Quali sono le modalità per inviare documenti fiscali a norma di legge e corretti?

La risposta a questi quesiti è stata fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate, più precisamente mediante la risposta a interpello n. 389 del 24 Settembre 2019. Infatti, il documento ufficiale precisa che, a fronte di più cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate durante lo stesso mese e documentate dai rispettivi DDT, nel campo della fattura “Data del documento” possano essere riportati:

  1. La data dell’ultimo DDT e quindi dell’ultima operazione effettuata;
  2. La data di fine mese (si parla dello stesso mese in cui sono state effettuate le operazioni);
  3. La data di trasmissione al SdI della fattura (un giorno qualsiasi che intercorra tra l’emissione dell’ultimo DDT e il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni, scadenza normativa riguardo all’invio del documento al SdI).

 

Termini invio fattura elettronica differita: un esempio

All’interno dell’interpello, al fine di rendere ulteriormente chiaro e comprensibile il regolamento riguardante la data della fattura elettronica differita, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di riportare il seguente esempio pratico.

La fattura elettronica riepilogativa da emettere riguarda tutte le operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi per uno stesso cliente nel mese di Settembre 2019:

  • 10 Settembre 2019: data emissione del primo DDT;
  • 20 Settembre 2019: data emissione del secondo DDT;
  • 28 Settembre 2019: data emissione del terzo DDT.

Quale data inserire nella fattura riepilogativa? Il campo “Data del documento” potrà essere compilato con una delle seguenti alternative:

  • 28 Settembre 2019, ovvero la data dell’ultimo DDT e quindi dell’ultima operazione;
  • 30 Settembre 2019, ovvero la data di fine mese (si parla dello stesso mese in cui sono state effettuate le operazioni);
  • Giorno di trasmissione della fattura al SdI, ovvero un giorno qualsiasi tra il 28 Settembre 2019 (data dell’ultimo DDT) e il 15 Ottobre 2019 (data di scadenza per l’invio della fattura al SdI).

 

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Fattura elettronica differita, contabilità e soluzioni di pagamento 

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