16 Luglio 2021

Spese sanitarie detraibili: cosa devi saper per non perderle

Spese sanitarie detraibili: cosa cambia con i pagamenti tracciabili?

Sono spese sanitarie detraibili tutte quelle spese mediche che possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi 730/2021.

Che cosa prevede la Legge di Bilancio 2020 sulla spese sanitarie detraibili?

A partire dal 1° gennaio 2020, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 articolo 1, (commi 679 e 680 legge n.160/2019), la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie detraibili, spetta solo se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili, come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per le spese mediche, il pagamento in contanti continua ad essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, solo nei seguenti casi:

  • Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche;
  • Prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate dal SSN;
  • Acquisto di medicinali e dispositivi medici: Farmaci, medicinali omeopatici, farmaci da banco e da automedicazione acquistati in farmacia con scontrino parlante; Mascherine; Lenti a contatto e occhiali da vista; Apparecchi acustici; Apparecchi per la misurazione della pressione; Cerotti, bende e garze; Siringhe; Termometri e apparecchi per aerosol; Prodotti ortopedici (tutori, cavigliere, fasce, materassi ortopedici); Ausili per disabili.
  • Test di gravidanza e ovulazione;
  • Protesi.

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A chi spetta la detrazione delle spese mediche?

Le spese sanitarie detraibili sono tutte quelle spese che possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi mediante la presentazione di: 730 precompilato, 730 ordinario, Unico precompilato o Modello Unico PF ordinario.

La detrazione delle spese mediche spetta a tutti i contribuenti che hanno acquistato servizi o beni riguardanti prestazioni mediche e sanitarie superiori al valore della franchigia minima, ovvero la cifra di 129,11 euro. Se le spese sostenute non superano la franchigia non si ha diritto alla detrazione.

Le spese mediche che un singolo contribuente può detrarre sono:

  • Spese mediche sostenute per il contribuente stesso;
  • Spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle e generi e nuore. Un familiare, per essere considerato fiscalmente a carico, deve avere un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Dal 1° gennaio 2019 i figli con un’età inferiore ai 24 anni sono considerati a carico anche con un reddito lordo di 4.000 euro;
  • Spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico: è possibile detrarre anche le spese mediche di familiari non fiscalmente a carico ma in questo caso esiste un importo massimo di spese mediche detraibili pari a 6.197,48 euro. Inoltre, per beneficiare della detrazione il parente in questione rispetti i seguenti requisiti:
    • Un reddito annuo lordo inferiore a 2.840,51 euro;
    • L’esenzione dal pagamento ticket sanitario pubblico per età, reddito, patologie croniche, patologie rare o invalidità.

Quali sono le spese sanitarie detraibili?

Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie sono illustrate nella circolare n.7/E del 25 giugno 2021 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate che contiene informazioni dettagliate sulle spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d’imposta e crediti d’imposta.

Le spese sanitarie per le quali per le quali si ha diritto alla detrazione IRPEF del 19% sono:

  • Prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica)
  • Acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • Prestazioni specialistiche;
  • Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • Prestazioni chirurgiche;
  • Ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
  • Trapianto di organi;
  • Cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • Acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
  • Assistenza infermieristica e riabilitativa (ad esempio: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
  • Prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • Prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • Prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Inoltre, nella circolare l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più̀ eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Detraibilità delle spese mediche: quali documenti servono per compilare il 730/2021?

Per usufruire della detrazione delle spese mediche, il contribuente deve conservare la seguente documentazione:

  • Le spese per l’acquisto di farmaci o medicinali sono deducibili solo se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, il cosiddetto “scontrino parlante”, in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario dei medicinali. Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC” (over the counter o medicinali da banco), “SOP” (senza obbligo di prescrizione), “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”.
  • Per i farmaci da banco e quelli da automedicazione, che possono essere commercializzati anche presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali, ai fini della detrazione è necessario che la spesa risulti certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante”;
  • Per la deducibilità dei farmaci omeopatici acquistati, anche all’estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on- line, è necessario conservare lo scontrino fiscale “parlante” in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario;
  • Per le spese sanitarie relative a certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
  • Per la deducibilità delle prestazioni mediche specialistiche, per le spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie, è necessaria la fattura. La detrazione non spetta per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
  • Per fruire della detrazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito rientrano anche le protesi, è necessario che dalla certificazione fiscale, ovvero dallo scontrino fiscale o dalla fattura, risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Ciò significa che non possono essere considerati validi i documenti che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”;
  • Per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici che hanno l’obiettivo di facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità, oltre alle relative fatture e ricevute, intestate alla persona con disabilità o al familiare di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, potrebbero essere necessarie, in base ai diversi casi, anche una certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, una certificazione del medico curante che attesti che il sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile, una certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite capacità motorie o la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.

È esclusa la deducibilità della spesa per l’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia e assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

Cosa succede se la carta di pagamento utilizzata non è intestata a chi ha usufruito della prestazione?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 484 del 19 ottobre 2020, chiarisce le modalità di pagamento delle spese sanitarie relative a quei casi in cui la carta di pagamento utilizzata non è intestata a chi ha usufruito della prestazione ed è quindi beneficiario della detrazione.

Per dimostrare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto è necessario fornire al Caf o al professionista abilitato un documento che provi la transazione/pagamento:

  • Ricevuta bancomat
  • Estratto conto
  • Copia del bollettino postale o del MAV eseguito e dei pagamenti effettuati con PagoPA.

In mancanza della suddetta documentazione, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o altro documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Le spese sanitarie sostenute all’estero sono deducibili?

La circolare n.7/E dell’Agenzia delle Entrate specifica che le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia. Infatti, anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale è possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.

Se la documentazione è redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione che può essere eseguita dallo stesso contribuente se il dossier è scritto in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.

Se, invece, la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una traduzione giurata. Nel caso in cui il dossier è redatto in sloveno può non essere accompagnato da una traduzione italiana solo se il contribuente è residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

È ammessa alla detrazione anche la spesa sostenuta all’estero comprovata da una documentazione redatta in italiano, mentre non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero anche se legati a motivi di salute.

Rateizzazione delle spese sanitarie: è possibile?

Spetta al contribuente decidere se ripartire o meno la detrazione delle spese sanitarie al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di rateizzazione, esistono delle regole precise:

  • La rateizzazione è divisa in 4 quote annuali di uguale importo;
  • La rateizzazione è possibile come soluzione solo nel caso in cui le spese mediche detraibili superino la cifra di 15.493,71 euro al lordo della franchigia di 129,11 euro.

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Il cambiamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 obbliga tutti gli studi medici specialistici, sia pubblici che privati, ad avere una soluzione di pagamento elettronica per consentire ai propri pazienti di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.

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