18 Dicembre 2019

Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro può delegare alcuni dei suoi obblighi

La sicurezza sul lavoro è fondamentale: quali sono gli obblighi che il datore di lavoro può delegare? Quali invece no?

Il datore di lavoro – oltre che figura indispensabile per le strategie aziendali – è uno dei punti cardini in materia di sicurezza sul luogo lavorativo. Infatti, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (conosciuto più comunemente come D.Lgs. n.81/2008) definisce il datore di lavoro come soggetto con forte potere decisionale e, per questo, principale responsabile dell’organizzazione e della gestione della sicurezza in ambito lavorativo.

Il documento dedica numerosi articoli alla figura del datore di lavoro, ponendo particolare attenzione sugli obblighi e i doveri di quest’ultimo relativi alla sicurezza. Il Testo Unico decreta che il datore di lavoro può delegare alcuni dei suoi obblighi, mentre altri risultano indelegabili.

Scopriamo insieme quali sono tutti gli obblighi del datore di lavoro e quali tra questi sono delegabili per poter organizzare al meglio la propria attività lavorativa.

 

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Art. 18 D.Lgs. 81/08

L’Art. n.18 del Testo Unico definisce gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti in merito alla sicurezza. Scopriamo quali sono:

  • Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
  • Designare i lavoratori responsabili della gestione di emergenze aziendali (tenendo conto della loro salute e condizione): prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione luoghi lavorativi, salvataggio e primo soccorso;
  • Fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • Fornire ai lavoratori che si esporranno al rischio corsi di formazione e addestramento adeguati;
  • Assicurarsi che solo i lavoratori che hanno ricevuto la giusta formazione si espongano alle aree di rischio e pericolo;
  • Richiedere l’osservanza delle norme vigenti in azienda in ambito di sicurezza e protezione da parte dei singoli lavoratori;
  • Richiedere al medico competente l’osservanza dei propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
  • Provvedere all’attuazione delle misure di controllo e sicurezza in caso di emergenza;
  • Informare i lavoratori dei potenziali rischi a cui sono esposti;
  • Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività lavorativa in condizioni di pericolo imminente;
  • Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • Consentire ai lavoratori di verificare l’attuazione delle misure di sicurezza in azienda mediante il controllo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza;
  • Elaborare il documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • Provvedere a consegnare ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il DVR;
  • Consultare il Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza per l’applicazione delle misure di sicurezza per i lavoratori;
  • Comunicare all’INAIL o all’IPSEMA tutti i dati relativi agli infortuni avvenuti in azienda (per i quali il lavoratore non ha compiuto l’attività lavorativa per almeno un giorno);
  • Verificare che tutte le misure di sicurezza siano adeguate rispetto alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori coinvolti e alle dimensioni dell’azienda;
  • Aggiornare le misure di prevenzione in base ai mutamenti organizzativi e lavorativi avvenuti in azienda;
  • Fornire al medico competente e al servizio di prevenzione e protezioni informazioni relative a:
  1. Organizzazione e programmazione del lavoro;
  2. Descrizione dei processi produttivi aziendali;
  3. Natura dei rischi;
  4. Attuazione di misure preventive e protettive;
  5. Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

 

Obblighi del datore di lavoro delegabili: Art. 16 D.Lgs. 81/08

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro in merito alla sicurezza è regolamentata dall’Art. n.16 del Testo Unico. In primo luogo esistono delle condizioni necessarie perché avvenga la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ecco quali sono:

  • Esistenza di un atto scritto con data certa che certifichi la delega;
  • Che il delegato presenti tutti i requisiti di esperienza e professionalità necessari per ricoprire l’obbligo delegato;
  • Conferimento al delegato di tutti i poteri di gestione e organizzazione richiesti per svolgere la funzione di delega;
  • Che venga conferita al delegato l’autonomia di spesa necessaria per svolgere la funzione di delega;
  • Accettazione della delega da parte del delegato mediante un documento scritto e firmato.

L’Art. n.16 pone l’attenzione anche sulla responsabilità del datore di lavoro: infatti, pur servendosi della delega, il datore di lavoro rimane comunque il principale responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro può delegare alcuni dei suoi obblighi, ma ha sempre l’obbligo di vigilare sull’operato del delegato.

Ma quali sono gli obblighi che il datore di lavoro può delegare?

  1. Nomina del medico competente;
  2. Formazione e informazione dei lavoratori;
  3. Nomina degli addetti alle emergenze e al primo soccorso sul luogo di lavoro;
  4. Fornitura dei DPI, Dispositivi di Protezione Individuale;
  5. Elaborazione del DUVRI, ovvero il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi e Inferenze;
  6. Convocazione della riunione periodica;
  7. Invitare i lavoratori alla visita medica;
  8. Fornire comunicazioni all’INAIL;
  9. Vigilare sull’obbligo di sorveglianza sanitaria.

 

Obblighi non delegabili del datore di lavoro: Art. 17 D.Lgs. 81/08

Quali sono gli obblighi non delegabili del datore di lavoro in materia di sicurezza? Sono elencati nell’Art. 17 del Testo Unico:

  1. Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro con conseguente elaborazione del DVR, Documento Valutazione dei Rischi. Per stilare il DVR, il datore di lavoro deve rivolgersi a specialisti qualificati nel settore sicurezza sul lavoro. Come viene effettuata la valutazione dei rischi? Prevede:
  • L’analisi completa di tutti i rischi presenti in ogni luogo aziendale;
  • La pianificazione di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a eliminare i rischi;
  • Il DVR, documento ufficiale relativo ai rischi in azienda, deve essere stilato con l’aiuto di esperti del settore e deve essere firmato e approvato dal datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal medico competente e dal Rappresentante dei lavoratori aziendale.
  1. Designazione del RSPP aziendale, ovvero il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Per scegliere il RSPP, il datore di lavoro dovrà sottoscrivere una lettera d’incarico ufficiale. Il lavoratore scelto per ricoprire il ruolo dovrà obbligatoriamente presentare i seguenti requisiti:
  • Capacità specifiche nell’individuazione dei rischi;
  • Diploma di scuola media o superiore;
  • Attestato di formazione rilasciato in seguito al corso specifico per svolgere il ruolo di RSPP (il corso deve essere fornito dal datore di lavoro).

Esistono alcune situazioni in cui lo stesso lavoratore potrà ricoprire il ruolo di RSPP Interno, anche in questo caso solo dopo aver frequentato un corso ad hoc:

  • All’interno di aziende agricole o zootecniche con massimo 10 dipendenti;
  • In aziende artigiane o industriali con massimo 30 dipendenti;
  • All’interno di aziende ittiche con massimo 20 dipendenti;
  • In qualsiasi tipologia di azienda con massimo 20 dipendenti.

 

Sanzioni per il datore di lavoro in caso di delega di obblighi non delegabili

Cosa accade se il datore di lavoro decide di delegare i due obblighi non delegabili? Ecco le sanzioni:

  • DVR incompleto: ammenda da 1.096 Euro a 4.384 Euro;
  • Omessa redazione del DVR: ammenda da 2.500 Euro a 6.400 Euro o rischio di arresto da 3 a 6 mesi;
  • Mancata nomina del RSPP: ammenda da 2.500 Euro a 6.400 Euro o rischio di arresto da 3 a 6 mesi;

In tutti gli altri casi, le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro risultano applicabili anche al Dirigente per la sicurezza delegato:

  • Mancata nomina del medico competente: ammenda da 1.644 Euro a 6.576 Euro o arresto da 2 a 4 mesi;
  • Mancata fornitura dei DPI: ammenda da 1.644 Euro a 6.576 Euro o arresto da 2 a 4 mesi;
  • Mancato aggiornamento delle misure di sicurezza aziendali: ammenda da 1.644 Euro a 6.576 Euro o arresto da 2 a 4 mesi;
  • Assegnazione di mansioni non adatte alle capacità dei lavoratori: ammenda da 1.315 Euro a 5.699 Euro o arresto da 2 a 4 mesi;
  • Mancato invio dei lavoratori alla visita medica: ammenda da 2.192 Euro a 4.384 Euro;
  • Mancata consegna del DVR ai RLS: ammenda da 822 Euro a 4.384 Euro o arresto da 2 a 4 mesi;
  • Non avvenuta comunicazione degli infortuni sul lavoro da almeno 1 giorno all’INAIL: sanzione amministrativa da 500 a 1.800 Euro;
  • Mancata comunicazione degli infortuni sul lavoro superiori a 3 giorni all’INAIL: sanzione amministrativa da 1.000 Euro a 4.500 Euro;
  • Non avvenuta comunicazione dei nominativi del RLS all’INAIL: sanzione amministrativa da 50 Euro a 300 Euro.

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