Controllo KYC: che cos’è e come funziona la procedura Know Your Customer
Il termine Know Your Customer o Know Your Client, spesso abbreviato con l’acronimo KYC, è traducibile letteralmente con “conosci il tuo cliente”. Con questa espressione si indica l’insieme di procedure di riconoscimento obbligatorie utilizzate da banche, intermediari finanziari e professionisti al fine di verificare l’identità dei propri clienti.
Lo scopo principale del controllo KYC è ridurre i rischi (di tipo reputazionale, legale e commerciale) cui l’ente si espone dal momento in cui ha inizio la relazione con il cliente per tutta la durata del rapporto in essere. In altre parole, l’approccio KYC è necessario per verificare che quanto dichiarato dal cliente sia veritiero. In che modo? Il cliente viene identificato mediante la raccolta di informazioni e documentazione utile al fine di valutare il rischio correlato al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività illecite o terroristiche.
L’identificazione del cliente è una procedura obbligatoria regolamentata dalla normativa: già presente nel D.Lgs n.56/2004, rafforzata nel D.Lgs n.231/2017 e modificata a sua volta dal D.Lgs 125/2019 con l’introduzione del “Risk Based Approach”. Quest’ultimo specifica la necessità di modulare l’attività di verifica della clientela in base al rischio di riciclaggio associato alla tipologia di cliente e di operazione effettuata. In particolare, l’approccio Know Your Customer viene introdotto con il D.Lgs 90/2017 con la finalità di rafforzare ulteriormente l’obbligo di identificazione del soggetto cliente.
Come avviene il processo di verifica KYC
Come avviene una procedura di verifica KYC? La verifica dell’utente avviene mediante l’analisi delle informazioni raccolte attraverso la compilazione a cura dell’utente del questionario KYC, oltre che sui documenti, che l’utente stesso deve fornire nel momento del convenzionamento.
La procedura KYC delinea una due diligence finanziaria basata sulla valutazione di rischio legata al profilo soggettivo e oggettivo del cliente. Dal punto di vista soggettivo, vengono esaminati la natura giuridica del cliente, l’attività prevalentemente svolta, l’area geografica di residenza e il comportamento tenuto nel momento dell’operazione. Dal punto di vista oggettivo, il controllo si riferisce all’operazione in questione (prestazione professionale), analizzandone tipologia e modalità di svolgimento in relazione all’attività svolta dal cliente, alla frequenza e alla ragionevolezza dell’operazione.
Inoltre, al fine dell’esecuzione della procedura KYC, è richiesta al cliente anche l’esibizione di documentazione ufficiale attestante l’attività svolta oltre che documento in grado di verificare la propria identità.
Come si implementa un sistema di controllo KYC? Oggi sono disponibili sul mercato numerosi algoritmi di intelligenza artificiale in grado di implementare processi di verifica digitali a supporto di tecniche di valutazione già in essere. Questi algoritmi consentono di velocizzare la procedura di verifica.
In genere, in Italia si utilizza il “Questionario per l’adeguata verifica della clientela” con lo scopo di raccogliere informazioni utili per la procedura KYC (in seguito verificate dalle strutture competenti).
Quali sono i soggetti tenuti ad attuare il protocollo di verifica Know Your Customer?
Il controllo KYC rientra tra le misure necessarie secondo la normativa comunitaria e internazionale per tutelare banche, intermediari finanziari e professionisti (ma anche i clienti stessi) da casi di riciclaggio di denaro e di potenziale finanziamento di operazioni terroristiche.
Pertanto, la normativa individua quali siano i soggetti tenuti obbligatoriamente ad effettuare la verifica KYC:
- Intermediari bancari e finanziari: banche, Poste Italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- Altri operatori finanziari: società fiduciarie e mediatori creditizi;
- Professionisti (in forma individuale, associata o societaria): dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e ogni altro soggetto che svolge attività in materia di contabilità o tributi (inclusi CAF e patronati);
- Notai e avvocati: quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare (trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche, gestione di denaro e strumenti finanziari, apertura di conti bancari e libretti di deposito e organizzazione degli apporti necessari alla gestione e amministrazione di società);
- Revisori legali e società di revisione legale;
- Altri operatori non finanziari: agenti immobiliari, commercianti d’arte, gestori di case d’asta, operatori professionali in oro, mediatori civili ed esercenti di attività di recupero stragiudiziale dei crediti;
- Prestatori di servizi di valuta virtuale;
- Prestatori di servizi di gioco.
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